“Se compro una attrezzatura nuova sono in regola o devo fare qualche comunicazione? Ed a chi?”
“E’ vero che non posso più utilizzare le attrezzature prive di marcatura CE?”
“Che differenza c’e’ tra verifica strutturale, verifica decennale e verifica ventennale?”
“Quando sono obbligato di eseguire le verifiche decennali e ventennali?”
“Cos’è il registro di controllo? Sono sempre obbligato a compilarlo?”
“Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per utilizzare in sicurezza le attrezzature di sollevamento cose e persone?”
Queste sono alcune domande frequenti che mi vengono rivolte riguardo ai diversi obblighi ed alle diverse verifiche che si devono o si possono effettuare sulle attrezzature di sollevamento.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Iniziamo a capire cosa devi fare se acquisti una attrezzatura di sollevamento nuova.
Innanzitutto ogni volta che compri una nuova attrezzatura di sollevamento la devi immatricolare. L’immatricolazione si effettua all’INAIL e consiste nella compilazione di un modulo di una paginetta su cui applicare una marca da bollo. Semplicissimo!
La seconda cosa da fare è la prima verifica periodica. Questa verifica deve essere necessariamente eseguita dall’INAIL e deve essere fatta dopo uno, due o tre anni (a seconda dell’attrezzatura) dalla data di fabbricazione. In seguito sei obbligato a far eseguire le verifiche periodiche successive alla prima che possono essere svolte dalla ASL o da un Organismo Notificato.
Personalmente ti consiglio di rivolgerti a Normatempo Italia, Organismo Notificato presente in ben 19 regioni. Un mese prima della scadenza della verifica periodica sarai avvisato automaticamente sulla tua email della data della scadenza e dell’attrezzatura da verificare.
Inoltre, se decidi di rivolgerti a questo organismo, posso garantirti 2 vantaggi:
1) uno sconto del 15% per ogni singola verifica;
2) la gestione gratuita delle scadenze delle verifiche delle tue attrezzature.
Si tratta di 2 vantaggi importanti che non avresti scegliendo altri organismi, compresa la ASL!
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“Ok fin qui tutto facile. Ma come funziona per le attrezzature non immatricolate o addirittura non marcate CE?”.
Anche le attrezzature marcate CE che già utilizzi ma che non hai immatricolato devono essere considerate come attrezzature nuove: devono essere immatricolate, sottoposte a prima verifica periodica INAIL e poi alle verifiche periodiche successive.
Ma come funziona invece per le attrezzature non marcate CE?
Chi ti dice che non possono più essere utilizzate afferma il falso!!! Purtroppo mi è capitato di sentire questa cosa detta da un ispettore di un Organo di Vigilanza durante un corso in cui eravamo entrambi relatori. Capisci bene il motivo del caos che regna in giro!
Ma torniamo a noi.
Brevemente, la marcatura CE è stata introdotta in Italia con la prima Direttiva Macchine nel 1996 (D.P.R. 459/96), anche se già dal 1989 esisteva un direttiva europea in merito. Successivamente è stato emanato il D.Lgs. 17/2010 (Seconda Direttiva Macchine, del 27 gennaio 2010) tutt’oggi in vigore.
Le attrezzature commercializzate prima dell’entrata in vigore della prima Direttiva Macchine, nonostante siano prive di marcatura CE, per essere correttamente utilizzate, devono essere omologate oppure devono essere sottoposte a marcatura CE. Poi devono essere immatricolate, sottoposte a prima verifica periodica INAIL e verifiche periodiche successive.
“E le verifiche decennali o ventennali? Sono sempre obbligatorie?”
Chiariamo subito che generalmente con i termini “verifica strutturale”, “verifica decennale” e “verifica ventennale” si identifica la stessa cosa. Essenzialmente esse sono delle verifiche strumentali e di calcolo per determinare la “vita residua” dell’attrezzatura. Cioè per quanto tempo ancora si potrà utilizzare l’attrezzatura in sicurezza.
La verifica decennale è volontaria, ma potrebbe a volte essere richiesta dagli Organi di Vigilanza (ad esempio nel caso di attrezzatura con più di 10 anni ma ancora non immatricolata).
Potrebbe essere richiesta (motivi più frequenti):
- in quanto dopo 10 anni dalla messa in esercizio delle macchine marcate CE termina l’obbligo da parte del costruttore di conservare tutta la documentazione dell’attrezzatura;
- poiché il costruttore della macchina di sollevamento lo ha indicato nel registro di controllo o libretto di uso e manutenzione.
Invece la verifica ventennale è sempre obbligatoria e senza di essa non si può procedere alla verifica periodica successiva.
“Come devo regolarmi per la compilazione del registro di controllo?”
Il registro di controllo deve sempre essere compilato e esibito, se richiesto, in fase di verifica periodica.
Inoltre rientra in quegli obblighi per i quali il datore di lavoro è sanzionato.
“E quali sono gli obblighi del datore di lavoro che mette a disposizione le attrezzature per i propri dipendenti?”
Come ben saprai gli obblighi del datore di lavoro sono davvero tanti. Relativamente alle attrezzature di lavoro sono elencati all’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le attrezzature di lavoro sottoposte a verifiche periodiche obbligatorie sono invece elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il datore di lavoro è sanzionato per tali inadempienze con sanzioni penali che prevedono l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2740,00 a 7014,00 euro.
Tra gli obblighi del datore di lavoro per cui è prevista la medesima sanzione sono compresi anche corsi di formazione, informazione ed addestramento per l’utilizzo di ogni attrezzatura. Puoi avere un ATTESTATO (PATENTINO) COMPLETAMENTE GRATIS utilizzando il BUONO GRATUITO CHE PUOI SCARICARE DAL MIO SITO www.cantieresemplice.it!
Nella realtà quasi sempre si trovano problematiche più complesse di quelle descritte in queste pagine, come ad esempio:
– gru smontate da un autocarro e allestite su un altro autocarro con due dichiarazioni di conformità in contrasto tra loro;
– gru su autocarro marcate CE secondo la prima direttiva macchine che hanno bisogno di stabilizzatori aggiuntivi marcati CE secondo la seconda Direttiva Macchine;
– marcatura CE rilasciata da qualche allestitore che poi non ha installato tutti i dispositivi di sicurezza minimi obbligatori;
– radiocomandi installati senza alcuna marcatura CE;
– costruttori/allestitori che rilasciano marcature CE che fanno riferimento a normative non più in vigore.
Se vuoi sapere come risolvere le problematiche relative alle tue attrezzature o semplicemente vuoi un consiglio scrivimi una email a info@cantieresemplice.it.
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